''Made in Italy'' e prodotti interamente italiani.
INDICAZIONE DELL'ORIGINE SUI PRODOTTI - NUOVA NORMA IN VIGORE DAL 10 NOVEMBRE 2009 - CIRCOLARE MINISTERIALE ESPLICATIVA SULL'ART. 4, COMMA 49bis DELLA LEGGE 24/12/2003, N. 350, COME INTRODOTTO DALL'ART. 16 DEL D.L. 25/9/2009, N°135 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MADE IN ITALY.
"Made in italy" e prodotti interamente italiani. L'Art. 16 del decreto legge n. 135 del 25/09/09 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia della Comunità europee" (cd decreto "salva infrazioni") entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (26 settembre), ha soppresso e riscritto diversamente la norma contenuta nella legge 99/09 (art. 17, comma 4) che aveva esteso il concetto di "fallace indicazione" di origine di un prodotto anche alla fattispecie in cui sul prodotto stesso - di origine non italiana - fosse riportato un marchio di azienda italiana, senza che ne fosse nel contempo evidenziata la reale origine estera.
Lo stesso articolo 16 precisa, poi, che per essere definito "interamente italiano" un prodotto deve essere "made in Italy" ai sensi della vigente normativa comunitaria ed avere anche avuto disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento esclusivamente sul territorio italiano. Con successivi decreti ministeriali potranno essere dettate disposizioni esplicative in merito.
Il terzo e quarto comma rafforzano le sanzioni penali a carico di chi, non ricorrendone i predetti presupposti, faccia uso di marchi o di indicazioni di vendita più o meno esplicite ovvero di segni o figure che comunque inducano nel consumatore la fallace convinzione che il prodotto sia "interamente italiano".
Ai sensi del quinto e sesto comma, è, invece, soggetto a sanzione amministrativa (da 10.000 a 250.000 Euro) il titolare o licenziatario del marchio (di aziende italiane o non italiane) che usi lo stesso in modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della citata normativa comunitaria.
Per evitare la predetta sanzione amministrativa occorre, alternativamente: riportare - sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo - indicazioni precise ed evidenti circa l'origine o la provenienza estera del prodotto;
riportare - sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo - eventuali diverse indicazioni atte ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore circa la reale origine del prodotto;
accompagnare il prodotto con una attestazione - resa dal titolare o licenziatario del marchio - in ordine alle informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
I prodotti privi di tali indicazioni saranno soggetti a confisca amministrativa, salvo che le stesse siano apposte a cura e spese del titolare o licenziatario del marchio.
Tali nuove norme sull'uso del marchio (quinto e sesto comma) sono entrate in vigore 45 giorni dopo la pubblicazione in G.U. del presente decreto legge e pertanto dal 10 novembre u.s. Il Ministero dello Sviluppo Economico con propria circolare del 9/11/09, fornisce ulteriori indicazioni a chiarimento di quanto indicato nel decreto sopra richiamato.
Si ricorda che l'art.24 del Regolamento CE n. 2913/92 prevede che, nel caso di prodotti alla cui fabbricazione hanno contribuito due o più Paesi, la merce è "originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. |